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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 11
Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante
1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
2. L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 Sito esterno (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.
5. Dei nominativi dell'istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina deve essere data adeguata pubblicità.
6. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza, non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.
7. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
9. Al fine dell'applicazione dei commi 1, 4, 6 e 7 la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.

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