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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 12
Sanzioni
1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.
2. L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'articolo 11, comma 9.

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