Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 4
Funzioni dei comuni e degli altri enti locali
1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), partecipano alla definizione del Piano triennale dello sport tramite il Consiglio delle autonomie locali.
2. Gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.
3. I comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 11, commi 1, 4, 6, 7 e 8 e comminano le sanzioni di cui all'articolo 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 9.

Espandi Indice