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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019 n. 13

Art. 8
Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica
1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.
2. La Regione favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche all'interno del sistema educativo d'istruzione e formazione, a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 11, anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo l'educazione e l'avvicinamento degli individui in età scolare a un'attività motoria, nell'ambito della più ampia offerta sportiva, anche attraverso forme di collaborazione tra scuola, società sportive dilettantistiche ed associazionismo sportivo.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) le tipologie d'iniziative ammesse al contributo sono:
a) partecipazione a progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
b) progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità;
c) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.

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