LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Linee di indirizzo
Art. 3 - Esercizio del controllo analogo da parte della Regione
Capo III - Norme comuni di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . Disposizioni transitorie di prima applicazione
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Principi generali e norme di organizzazione
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
La presente legge detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house providing, anche in attuazione
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
2.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del
decreto legislativo n. 175 del 2016 , nonché la
legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), in quanto compatibile.
Art. 2
Linee di indirizzo
1.
Nell'ambito degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società in house, con cui definisce gli indirizzi strategici da imprimere alle società in house, anche ai fini del loro posizionamento nel settore di riferimento, da proporre per la condivisione con gli eventuali altri soci, nell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 3.
2.
Nell'ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFR), che viene presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui il documento si riferisce, una specifica sezione è destinata alla definizione degli indirizzi strategici di cui al comma 1. Tali obiettivi strategici possono essere oggetto di aggiornamento in occasione della presentazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR entro il mese di ottobre. Il procedimento di approvazione del DEFR e della nota di aggiornamento è articolato in modo da consentire il massimo coinvolgimento delle Commissioni assembleari per la condivisione degli obiettivi strategici, anche attraverso la convocazione di apposite udienze conoscitive.
3.
Attraverso la definizione degli indirizzi di cui al comma 1 l'Assemblea legislativa può stabilire, in particolare, gli obiettivi su cui ritiene prioritario l'impegno delle società in house, può indicare gli orientamenti strategici, anche in relazione al posizionamento nel settore di riferimento, e di indirizzo gestionale in coerenza con gli obiettivi della Regione, volti a garantire l'adesione a standard di riferimento e ai principi d'azione pubblica fissati a livello regionale, nonché ad assicurare le sinergie a tutti i livelli fra le amministrazioni del territorio regionale e le stesse società in house, nel massimo rispetto della missione specifica delle società e dei principi di efficienza, economicità, buona amministrazione e trasparenza.
4.
La Regione vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo attraverso gli strumenti del controllo analogo di cui all'articolo 3, nonché nell'ambito della rendicontazione degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria. In particolare, l'Assemblea legislativa, anche in occasione della rendicontazione del DEFR, verifica la realizzazione degli orientamenti strategici e di indirizzo gestionale di cui ai commi 2 e 3.
Art. 3
Esercizio del controllo analogo da parte della Regione
1.
La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformità con gli statuti delle società partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l'eventuale stipulazione di patti parasociali o negli organismi di coordinamento a ciò deputati.
2.
Nell'ambito dell'attività di controllo analogo la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie funzioni di indirizzo ed opera per la valorizzazione del ruolo e delle professionalità dei lavoratori delle società in house providing, quale elemento qualificante per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
Capo II
Riorganizzazione mediante fusione delle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a.
Sezione I
Norme per la partecipazione alla società ART-ER s.c.p.a.
Art. 4
(modificato comma 2 da art. 36 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)
Autorizzazione alla partecipazione nella società ART-ER s.c.p.a. scaturente dalla fusione di ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a.
1.
Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, la Regione è autorizzata a partecipare alla società "ART-ER s.c.p.a." derivante dalla fusione tra le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. . A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. sono fuse per unione.
2.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1,
che deve avvenire entro il 2019.
Art. 5
Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a.
1.
La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi. Le relative iniziative si svilupperanno su quattro principali ambiti:
a)
ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente;
b)
internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
c)
valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;
d)
supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:
1)
messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;
2)
partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;
3)
realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;
4)
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.
Art.6
(aggiunto comma 1 bis da art. 27 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11, modificato comma 1 bis da art. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )
Modalità di intervento
1.
Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 la Giunta regionale, previa informativa alla Commissione assembleare competente, è autorizzata ad approvare:
a)
una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;
b)
un programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l'affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.
1 bis.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione assembleare competente, può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse all'effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale.
Art. 7
Nomine negli organi sociali
1.
La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, nonché del presidente del collegio sindacale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2449 del codice civile.
Art. 8
Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II
1.
Fino alla costituzione della società ART-ER s.c.p.a. di cui all'articolo 4 si applicano alle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.
2.
I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dell'
articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), della
legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.) e della
legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l'attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.
Sezione II
Norme transitorie per l'acquisto di ramo d'azienda in ERVET s.p.a.
Art. 9
Disposizione di coordinamento per l'acquisto di ramo d'azienda di FBM s.p.a. in ERVET s.p.a.
1.
Ai fini della creazione della società consortile cui all'articolo 4, in particolare per la promozione e l'attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, l'oggetto sociale della società ERVET s.p.a. è modificato secondo quanto previsto dall'articolo 10, al fine di consentire l'acquisizione del ramo d'azienda della società FBM s.p.a. relativo a tali attività.
2.
Fino all'acquisizione del ramo d'azienda di cui al comma 1, si applica l'
articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente.
Art. 10
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993
1.
Dopo la lettera e) dell'
articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993 è inserita la seguente:
"e bis)
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;".
Capo III
Norme comuni di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . Disposizioni transitorie di prima applicazione
Art. 11
Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.
1.
Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'
articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni.
2.
Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l'
articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.
Art. 12
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo il comma 3 bis dell'
articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"3 ter.
L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:
a)
la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;
b)
la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;
c)
l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
d)
attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".
Art. 13
Monitoraggio
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo, alle modalità della partecipazione della Regione alle società nate dai processi di fusione e di incorporazione in essa previsti, nonché alla realizzazione delle condizioni a cui la partecipazione della Regione è subordinata.