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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 232 del 27 luglio 2018

Art. 7
1.
Il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) è sostituito dai seguenti:
"10. Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.
10 bis. Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.".

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