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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n, 24

Art. 35
1.
Al comma 3 dell'articolo 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole
"Comunità montane e alle forme associative dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"Unioni di Comuni".
2.
Il comma 4 bis dell'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.".

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