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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n, 24

Art. 41
1.
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"3. L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la Regione:
a) valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;
b) definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
c) propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.".

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