Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Originale27/07/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Capo IV
Assistenza alla persona
Art. 36
Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili
1. Sono strutture a bassa intensità assistenziale per anziani e disabili quelle capaci di accogliere fino ad un massimo di sei utenti, appartenenti alle seguenti tipologie:
a) case famiglia per anziani o disabili;
b) appartamenti protetti per anziani o disabili;
c) gruppi appartamento per anziani o disabili.
2. Dette strutture devono possedere i requisiti stabiliti in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
3. Le attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili sono avviate con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il soggetto gestore non può iniziare l'attività prima della data di presentazione della SCIA all'amministrazione comunale competente.
4. Non può esercitare attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, chiunque:
a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;
d) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno), ovvero a misure di sicurezza.
5. Il divieto di cui al comma 4 permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
6. La SCIA di cui al comma 3 è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e l'amministrazione comunale competente accerta il ricorrere dei presupposti oggettivi e il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai commi 2 e 4 del presente articolo. L'accertata carenza dei medesimi determina l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 19 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno. La perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 determina la decadenza della SCIA.
7. Non rientrano nella disciplina del presente articolo le strutture definite case famiglia "multiutenza" rivolte a bambini adolescenti o adulti in difficoltà e le altre comunità di tipo familiare per minori definite dalle direttive della Giunta regionale.

Espandi Indice