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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale27/07/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n, 24

Capo V
Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale
Art. 37
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole
"le Province,"
sono soppresse.
Art. 38
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Competenze della Regione
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:
a) iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991 Sito esterno;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991 Sito esterno;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.
3. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
4. Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.".
Art. 39
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole
", con il coordinamento delle Province,"
sono soppresse.
Art. 40
1.
Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole
"dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3"
sono sostituite dalle parole
"formate ai sensi dell'articolo 27."
Art. 41
1.
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"3. L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la Regione:
a) valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;
b) definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
c) propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.".
Art. 42
1.
L'articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Aggiornamento e formazione
1. I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'articolo 14.".
Art. 43
1.
Nel comma 1 all'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole
", le Province"
sono soppresse.
Art. 44
Abrogazione di disposizioni della legge regionale n. 27 del 2000
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogata.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.
Art. 45
1.
L'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:
a) la tipologia dell'attività svolta;
b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.
4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.".
Art. 46
Art. 47
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.
2.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 le parole
"dalle Province"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Regione".

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