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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 del 22 ottobre 2018

Art. 39
Disposizioni in merito ai Comuni montani
1. I divieti posti dalla normativa regionale di tutela della qualità dell'aria per i Comuni la cui quota altimetrica è inferiore a 300 metri non si applicano comunque ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. La disposizione che precede si applica anche ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.

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