LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 14
Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi
1.
I processi partecipativi sostenuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.