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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 19
Impegni dell'ente responsabile
1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:
a) del processo partecipativo realizzato;
b) del documento di proposta partecipata;
c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione.
2. Alla mancata validazione del documento di proposta partecipata da parte del tecnico di garanzia segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.
3. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:
a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;
b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;
c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

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