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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 4
Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali
1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo.
2. Nel caso in cui la Regione o l'ente locale risponda negativamente o non risponda entro trenta giorni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, i proponenti della richiesta partecipativa possono richiedere l'intervento di mediazione del Tecnico di garanzia della partecipazione ai sensi dell'articolo 11.
3. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.

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