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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 6
Sessione annuale della partecipazione
1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della sessione annuale di partecipazione:
a) una relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, anche discendenti da specifiche leggi di settore, contenente il rendiconto delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando;
b) il programma di iniziative della Giunta regionale finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione;
c) gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al capo III.
3. Il Tecnico di garanzia, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'Assemblea sull'attività svolta con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'articolo 17 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.
4. È istituita la "Giornata della partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.
5. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al capo III.

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