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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018, n. 16

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TRESIGNANA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FORMIGNANA E TRESIGALLO NELLA PROVINCIA DI FERRARA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 378 del 5 dicembre 2018

Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, lo statuto del Comune di Tresignana deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, lo statuto del Comune di Tresignana può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

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