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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018, n. 16

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TRESIGNANA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FORMIGNANA E TRESIGALLO NELLA PROVINCIA DI FERRARA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 378 del 5 dicembre 2018

Art. 4
Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.
2. La Regione eroga al Comune di Tresignana un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 67.389,00 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.
3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Tresignana ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.
4. Al Comune di Tresignana potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 Sito esterno (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione Sito esterno) sulla base delle normative di riferimento.

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