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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018, n. 17

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI RIVA DEL PO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BERRA E RO NELLA PROVINCIA DI FERRARA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 379 del 5 dicembre 2018

Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali
1. Il Comune di Riva del Po subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Berra e Ro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Berra e Ro sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Riva del Po.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Berra e Ro è trasferito al Comune di Riva del Po ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Berra e Ro restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Riva del Po.

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