LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018 , n. 19
PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E PREVENZIONE PRIMARIA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 5 dicembre 2018
Art. 1
Finalità
1.
Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna istituisce, regola e sostiene un sistema regionale universalistico, accessibile ed equo di promozione della salute della persona e della comunità, in conformità alle proprie competenze in materia di tutela della salute di cui all'
articolo 117, comma terzo della Costituzione
, nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, dei Livelli essenziali di assistenza di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
) e in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (
legge regionale 31 maggio 2005, n. 13).



2.
Con la presente legge la Regione persegue altresì gli obiettivi fissati dalla Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di eliminare le malattie prevenibili, attuare politiche efficaci per l'invecchiamento sano, prolungare negli anni la qualità della vita, ridurre i bisogni di cura e realizzare il diritto di ciascun individuo al raggiungimento del più alto standard di salute fisica e psichica possibile.