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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018 , n. 19

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E PREVENZIONE PRIMARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 5 dicembre 2018

Art. 25
Monitoraggio e valutazione delle politiche per la prevenzione
1. La Regione assicura il monitoraggio e la valutazione dei risultati del Sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione di cui al titolo II, capo II, della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, con riferimento alle seguenti dimensioni:
a) conseguimento degli obiettivi rispetto agli indicatori previsti;
b) copertura e coinvolgimento delle popolazioni target;
c) risultati raggiunti e impatti sulla popolazione e sui determinanti della salute, nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Strategia regionale e il Piano regionale della prevenzione definiscono un adeguato sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle politiche per la promozione della salute e la prevenzione e, in particolare, per i rispettivi ambiti, definiscono:
a) gli indicatori da osservare, in termini di efficacia e di efficienza, nel rispetto degli standard di sicurezza, dell'accessibilità, dell'equità e centralità dei cittadini e delle cittadine;
b) le informazioni qualitative e quantitative e i dati e da raccogliere, anche articolati in riferimento a singoli territori, interventi, gruppi target;
c) la tipologia di dati e informazioni da raccogliere e le modalità di rilevazione e raccolta, individuando i soggetti coinvolti, le collaborazioni richieste, i database da generare o da condividere e le modalità per la loro integrazione;
d) gli elementi informativi da restituire, attraverso la creazione di report specifici e di open data accessibili in rete, contenenti le informazioni attese rispetto agli indicatori e ai risultati definiti in fase di programmazione.
3. Il sistema regionale di monitoraggio e valutazione, definito al comma 2, persegue i seguenti obiettivi:
a) dare conto degli investimenti effettuati e dei risultati raggiunti;
b) indirizzare il miglioramento della programmazione regionale, favorendo scelte basate sulle evidenze dei risultati, sull'analisi dei dati e sull'analisi costi-benefici;
c) adeguare le scelte operative e organizzative delle successive programmazioni regionali, anche con riferimento alle attività della Rete regionale di cui all'articolo 7 e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione promuove la condivisione delle banche dati esistenti o sviluppabili, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione, valorizzando tecnologie e metodologie di analisi di dati massivi (big data), anche di tipo eterogeneo o non strutturato, utili alla comprensione dei fenomeni sociali attinenti alla promozione della salute della persona e delle comunità. Nei termini consentiti dalle norme vigenti e nei limiti stabiliti dalle norme sul trattamento dei dati personali, la Regione promuove e agevola l'accessibilità dei dati relativi alle politiche di promozione della salute realizzate nei diversi ambiti settoriali, a vantaggio di tutti i soggetti interessati, favorendo e sostenendo l'accessibilità ai dati statistici detenuti dai diversi soggetti pubblici e privati (open data).
5. Gli enti locali e i soggetti che aderiscono alla Rete regionale di cui all'articolo 7 sono tenuti alla collaborazione alle attività di raccolta dati, gestione dei flussi informativi, monitoraggio e valutazione, anche in forma partecipata. La Regione, le aziende sanitarie regionali, l'agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, nonché le Agenzie e gli istituti regionali che svolgono attività connesse alla promozione della salute della popolazione, collaborano attivamente per facilitare l'integrazione e l'interoperabilità su scala regionale dei database generati dalle diverse politiche e dai programmi operativi internazionali, nazionali, regionali e locali attivi sul territorio regionale in materia di promozione della salute e nei diversi ambiti settoriali di cui all'articolo 5, comma 2.
6. La Regione promuove lo sviluppo qualitativo e quantitativo costante del sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche per la promozione della salute e la prevenzione di cui al comma 2, nonché lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo ad esso necessario, secondo una visione progettuale unitaria, definita nella Strategia regionale.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione svolge la funzione di Osservatorio permanente per l'analisi economica e progettuale delle politiche di prevenzione, con la collaborazione dei diversi servizi e agenzie partecipanti al Tavolo multisettoriale di coordinamento di cui all'articolo 6. Tale funzione è finalizzata a sviluppare, a partire dalle esperienze disponibili, indicatori e strumenti per l'analisi costo-beneficio delle politiche di promozione della salute e prevenzione, in particolare per contribuire alla definizione e valutazione della Strategia regionale. La funzione di Osservatorio può contribuire al monitoraggio dei bisogni di salute della comunità regionale e alla definizione dei profili di salute e dei piani attuativi locali. Per tali scopi, l'Osservatorio può collaborare con le conferenze territoriali sociali e sanitarie, con gli enti locali e con i dipartimenti di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali, nonché coi soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7. Nei casi in cui la Regione partecipi alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, e qualora si renda opportuno stimare anche l'impatto degli impianti, opere o interventi sulla salute della popolazione, l'Osservatorio può fornire alla Regione il necessario supporto tecnico, utilizzando a tale scopo anche i dati forniti dai registri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9 del 2017.
8. La Regione promuove l'adozione di strumenti di bilancio di responsabilità sociale e di sostenibilità da parte dei soggetti attuatori delle azioni previste dalla presente legge e in particolare tra i soggetti aderenti alla Rete regionale di cui all'articolo 7, ai fini di una adeguata e diffusa rendicontazione sociale degli interventi.

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