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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018 , n. 19

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E PREVENZIONE PRIMARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 5 dicembre 2018

Capo II
Politiche regionali per la promozione della salute, il benessere della persona e della comunità e la prevenzione primaria. Ambienti, ruoli e funzioni da valorizzare.
Art. 11
Valorizzazione del ruolo della medicina generale e d'iniziativa ai fini della prevenzione
1. La Regione valorizza il ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e più complessivamente dei nuclei di cure primarie e delle case della salute per lo sviluppo della medicina d'iniziativa finalizzata alla promozione della salute e alla prevenzione primaria, allo scopo di informare, coinvolgere, accompagnare e responsabilizzare i cittadini nella adozione di stili di vita orientati al benessere e alla prevenzione delle malattie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono inoltre collaborare per l'identificazione dei bisogni di salute della comunità, per l'implementazione di interventi rivolti alla popolazione o a gruppi specifici e per il monitoraggio dell'impatto di tali interventi.
Art. 12
Valorizzazione del ruolo degli ospedali, delle professioni e dei servizi sanitari ai fini della promozione della salute e della prevenzione
1. La Regione individua nel sistema ospedaliero e dei servizi sanitari un ambiente organizzativo fondamentale per promuovere nei cittadini la cultura della prevenzione. A questo scopo, favorisce l'adozione di opportune scelte organizzative da parte delle aziende ospedaliere e territoriali, anche attraverso le case della salute, al fine di garantirne la collaborazione efficace alle azioni previste dal Piano regionale della prevenzione, facilitarne la cooperazione con gli enti locali e coi i soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7, valorizzare le competenze di tutte le professioni sanitarie per assicurare l'informazione dei cittadini e la promozione della salute. La Regione promuove inoltre le azioni che possono essere sostenute all'interno della rete ospedaliera e sociosanitaria allo scopo di migliorare le attività di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza.
Art. 13
Valorizzazione del ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario ai fini della promozione della salute e della prevenzione
1. La Regione, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra livello di istruzione e salute, individua nei soggetti del sistema formativo, scolastico e universitario gli interlocutori indispensabili per promuovere tra i cittadini, e in particolare tra i giovani, la cultura della prevenzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, programma, promuove e sostiene iniziative rivolte ai diversi soggetti del sistema educativo, da definirsi e realizzarsi anche tramite protocolli d'intesa o "Accordi operativi per la salute di comunità" e da sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, con gli istituti scolastici autonomi, con le università del territorio regionale o con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale).
3. I protocolli d'intesa o gli accordi operativi di cui al comma 2, coinvolgono gli enti locali disponibili, prevedendo la collaborazione dei soggetti della rete regionale di cui all'articolo 7 e dei centri di riferimento regionale che svolgono interventi di tipo educativo in materia di prevenzione. I protocolli o gli accordi sono finalizzati, tra l'altro, ad assicurare il coordinamento delle iniziative di cui alla presente legge con le attività di educazione alla salute promosse dalla Regione e dai soggetti di cui al comma 2, ivi comprese le attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), e svolte in ambito scolastico o formativo, anche attraverso la collaborazione dei centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali.
4. Le iniziative sviluppate in collaborazione con i soggetti del sistema formativo, scolastico e universitario, ivi comprese quelle previste dal Piano regionale della prevenzione, individuano come prioritarie le tematiche inerenti:
a) l'educazione agli stili di vita sani, alla scelta degli alimenti salutari e alla corretta alimentazione, fin dai primi anni di vita, anche ai fini del contrasto alla obesità infantile, nonché della prevenzione dei disordini e dei disturbi alimentari in età adolescenziale e nella vita adulta;
b) il contrasto alla sedentarietà, la promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva, anche ai fini educativi, a partire dal contesto scolastico, in particolare con il coinvolgimento degli enti di promozione dell'attività sportiva, nonché del Comitato olimpico nazionale italiano, del Comitato italiano paralimpico, delle federazioni riconosciute, delle discipline sportive associate, aderenti alla Rete regionale di cui all'articolo 7;
c) il contrasto al tabagismo;
d) l'informazione sui rischi connessi all'assunzione di bevande alcoliche e all'uso di sostanze psicoattive;
e) il contrasto alle dipendenze, ai disturbi da gioco d'azzardo e alle cyberdipendenze;
f) la prevenzione delle conseguenze sulla salute dei giovani del cyberbullismo e degli atti di cui al all'articolo 1, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 Sito esterno (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
g) la promozione tra i giovani e le giovani di programmi di prevenzione mirati, anche in base alla differenza di genere e alle eventuali condizioni di disabilità, con riferimento ai comportamenti a rischio, alle patologie che possono insorgere sin dalla età giovanile, nonché alla educazione alla affettività e sessualità per la prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili e la preservazione delle possibilità riproduttive nella vita adulta;
h) la diffusione tra i giovani delle tecniche di primo soccorso per operatori laici, come previste dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 Sito esterno (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
5. Le iniziative educative e informative, di cui al comma 4, si avvalgono preferibilmente delle metodologie che valorizzano la coeducazione, l'empowerment per la salute, gli approcci per sostenere scelte consapevoli. Gli interventi possono prevedere la formazione degli insegnanti, degli operatori scolastici e di figure professionali in grado di collaborare con i servizi specializzati rispetto alle principali patologie e problematiche inerenti all'infanzia e all'adolescenza.
6. La Regione, per i minori coinvolti nelle iniziative di cui al comma 4, promuove e sostiene, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, la partecipazione attiva della famiglia, in quanto contesto fondativo per l'educazione agli stili di vita sani, fin dai primi anni di vita, anche attraverso un adeguato supporto alla genitorialità. A tale scopo, la Regione promuove il coinvolgimento della Rete regionale dei centri per le famiglie, di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dei consultori familiari e dell'associazionismo familiare e giovanile negli accordi di cui al presente articolo, e nella Rete regionale di cui all'articolo 7.
7. È istituito presso la struttura regionale compente in materia di istruzione e formazione professionale il Tavolo regionale permanente per l'educazione alla salute e alla prevenzione nel sistema educativo e formativo. Il Tavolo, presieduto dall'Assessore regionale competente, ha funzioni consultive e coinvolge i rappresentanti dei diversi soggetti di cui ai commi 2, 3 e 5, allo scopo di favorirne la collaborazione nella programmazione e attuazione delle iniziative di cui al presente articolo. La partecipazione alle sedute del Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.
Art. 14
Valorizzazione del ruolo dei luoghi di lavoro ai fini della promozione della salute e della prevenzione
1. La Regione individua nei luoghi di lavoro pubblici e privati ambienti organizzativi per la salute, ossia contesti prioritari per attuare progetti di informazione, educazione e coinvolgimento dei lavoratori e dei cittadini adulti per la promozione della salute e la prevenzione primaria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione programma, promuove e sostiene, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, iniziative rivolte ai diversi soggetti del sistema produttivo e del lavoro, da definirsi e realizzarsi anche tramite "Accordi operativi per la salute di comunità" che coinvolgano gli enti locali, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, e con il contributo del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Regione promuove e sostiene in particolare azioni e progetti per la promozione della salute negli ambienti di lavoro, per la prevenzione negli ambiti lavorativi a maggior rischio ed esposizione ambientale, per l'invecchiamento attivo al lavoro, per la prevenzione del mobbing, del disagio lavorativo e dello stress lavoro-correlato, valorizzando il ruolo degli ambienti lavorativi nella promozione del benessere fisico e mentale, anche incoraggiando i lavoratori alla adozione di stili di vita sani, alla partecipazione ad attività salutari, alla crescita della consapevolezza personale in materia di salute.
3. Ai fini dello sviluppo della cultura e dei programmi di promozione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché per la prevenzione del disagio lavorativo, la Regione valorizza i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dei dipartimenti di sanità pubblica delle aziende usl e opera per rafforzarne la collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, allo scopo di attuare in modo coordinato gli obiettivi del Piano regionale della prevenzione coinvolgenti i luoghi di lavoro. In particolare, la Regione interviene per rafforzare i servizi e i progetti specifici di prevenzione del disagio lavorativo, per favorire la valorizzazione dei dati dei registri delle malattie professionali a scopi preventivi e per lo scambio e la diffusione di buone pratiche. La Regione valorizza altresì il ruolo del medico competente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del d. lgs. n. 81/2008 Sito esterno.

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