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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018 , n. 19

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E PREVENZIONE PRIMARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 5 dicembre 2018

Capo III
Politiche regionali per la promozione della salute, il benessere della persona e della comunità e la prevenzione primaria. Azioni specifiche, prioritarie o innovative.
Art. 15
Prevenzione delle malattie del sistema cardiovascolare e della morte cardiaca improvvisa. Sistema di cardioprotezione regionale
1. La Regione assume come proprio obiettivo di rendere l'intero territorio regionale cardioprotetto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Piano regionale della prevenzione prevede azioni di identificazione preventiva dei soggetti a rischio cardiovascolare in base a metodologie scientificamente validate, anche attraverso il sistema delle Case della Salute e il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso la propria programmazione per la prevenzione, di cui al titolo III, capo I, e attraverso uno specifico Programma regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, approvato dalla Giunta ai sensi della disciplina statale vigente in materia, sentite le Commissioni assembleari competenti, promuove e sostiene:
a) la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in tutti i luoghi e mezzi collettivi prioritariamente previsti dalla disciplina statale vigente in materia di defibrillatori automatici esterni, oltre a quelli previsti dalle norme nazionali in materia di attività sportiva, per prevenire gli esiti dell'arresto cardiocircolatorio e la morte cardiaca improvvisa; inoltre ne promuove la diffusione all'interno dei condomini, agendo con le associazioni di categoria degli amministratori condominiali e immobiliari presenti sul territorio regionale;
b) la registrazione e mappatura permanente della rete dei dispositivi di defibrillazione presenti sul territorio regionale, allo scopo di monitorarne e ampliarne lo sviluppo, assicurare la manutenzione costante dei dispositivi e l'aggiornamento permanente del personale laico e sanitario responsabile del loro utilizzo;
c) la consultabilità in tempo reale della mappatura di cui alla lettera b), attraverso applicazioni telematiche specifiche, ai fini della rapida reperibilità e attivazione dei dispositivi DAE in caso di emergenza da parte del sistema di emergenza sanitaria e di qualsiasi cittadino o cittadina;
d) la formazione permanente degli operatori laici abilitati all'utilizzo dei dispositivi DAE e alle pratiche di rianimazione cardiopolmonare precoce (BLSD) secondo gli standard definiti dall'European Resuscitation Council. La Regione in particolare dispone con propri atti le modalità per l'accreditamento dei centri di formazione, anche promossi dai soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia di defibrillatori automatici esterni e in materia di attività sportiva;
e) la formazione diffusa degli operatori laici sull'utilizzo di tecniche di rianimazione precoce e altre azioni di informazione, formazione, sensibilizzazione, particolarmente attraverso iniziative nelle scuole e nel sistema sportivo, utili allo scopo di ridurre l'incidenza, la mortalità o la frequenza degli esiti invalidanti degli arresti cardiaci.
Art. 16
Prevenzione attraverso l'attività motoria e la pratica sportiva
1. La Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene l'attività motoria e la pratica sportiva, come strumenti essenziali per la salute della persona e della comunità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce le iniziative volte a sensibilizzare e sostenere i cittadini, gli enti locali e i diversi attori sociali che operano per lo sviluppo della pratica dell'attività motoria e sportiva, nei diversi contesti sociali, tra cui in particolare gli enti di promozione dell'attività sportiva, nonché, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico, le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, le istituzioni scolastiche e i soggetti aderenti alla Rete regionale di cui all'articolo 7 o che gestiscono le palestre che promuovono salute e attività motoria adattata. La Regione con propri atti ne definisce criteri, requisiti e modalità per il riconoscimento.
3. Le aziende sanitarie della Regione, valorizzando i propri servizi di medicina dello sport e promozione dell'attività fisica, promuovono l'accesso dei cittadini alla pratica dell'attività motoria, in particolare favorendo la prescrizione dell'esercizio fisico come strumento efficace nella prevenzione primaria e secondaria di diverse patologie, tra cui quelle di ambito cardiovascolare, respiratorio, oncologico, muscolo-scheletrico, diabetologico e metabolico, nonché dei soggetti trapiantati. La Regione promuove inoltre la prescrizione dell'attività motoria adattata, attraverso protocolli di esercizio fisico individuali o standardizzati per gruppi omogenei, definiti in riferimento alla presenza di una specifica patologia sensibile all'esercizio fisico, anche con attenzione ai criteri della medicina di genere.
Art. 17
Prevenzione attraverso l'alimentazione sana e sicura
1. La Regione valorizza la centralità dell'alimentazione sana, sicura ed equilibrata ai fini della promozione della salute e della prevenzione primaria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e per sostenere iniziative adeguate ai territori e alle loro specificità, la Regione valorizza il ruolo dei servizi veterinari pubblici e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, promuove l'adesione alla Rete regionale e agli "Accordi operativi per la salute di comunità" di cui all'articolo 7, dei soggetti pubblici e privati che operano per la sicurezza degli alimenti e la sana alimentazione, nonché per la prevenzione delle malattie trasmissibili tramite gli alimenti di origine animale e vegetale, tra cui in particolare i soggetti appartenenti al sistema delle produzioni agricole e zootecniche, della trasformazione e distribuzione alimentare, della tutela dei consumatori, dell'educazione alla alimentazione, in una logica integrata lungo l'intera filiera.
3. La Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, sostiene inoltre gli interventi di sensibilizzazione, informazione, educazione all'alimentazione che si realizzano nell'ambito degli "Accordi operativi per la salute di comunità" di cui agli articoli 7 e 13, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria) e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva). La Regione valorizza altresì la collaborazione dei centri di riferimento regionale di cui all'articolo 13, comma 3, che svolgono interventi di tipo educativo in materia.
4. Gli interventi di cui al comma 3 favoriscono l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali da parte dei cittadini, specialmente di quelli maggiormente esposti a diseguaglianze economiche e sociali, anche attraverso la promozione della conoscenza e del consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto delle corrette pratiche agricole e zootecniche, di trasformazione, di conservazione e di sostenibilità ambientale.
Art. 18
Prevenzione del diabete dell'adulto
1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della Strategia regionale, promuove gli stili di vita utili a prevenire i fattori noti per essere correlati allo sviluppo del diabete mellito di tipo 2 o diabete dell'adulto, tra cui in particolare l'obesità e il sovrappeso, la carenza di attività motoria, la non corretta alimentazione.
2. La Regione promuove la medicina di iniziativa, per la prevenzione primaria del diabete dell'adulto e la prevenzione secondaria delle complicanze acute e croniche.
3. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene le iniziative di informazione e educazione rivolte alla popolazione generale e di educazione terapeutica rivolta alle persone con diabete. A tale scopo valorizza il contributo e la partecipazione ai servizi regionali delle associazioni dei pazienti, anche attraverso la loro adesione alla Rete regionale di cui all'articolo 7.
Art. 19
Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope
1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della Strategia regionale, promuove le iniziative volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da alcool, droghe e sostanze stupefacenti e psicotrope, in particolare tra i giovani.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene osservatori e studi sul fenomeno, anche attraverso i centri di ascolto e i servizi attivi sul territorio, in raccordo con gli enti locali e con l'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale. La Regione promuove inoltre per tali finalità la collaborazione inter-istituzionale con i diversi soggetti pubblici preposti ai controlli e alla pubblica sicurezza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle rispettive strategie e delle attività di informazione, prevenzione, controllo e sanzione, con particolare riferimento al contrasto dello spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed al consumo di alcool.
3. Allo scopo di ridurre il numero dei consumatori e diminuire la morbilità e la mortalità correlata, la Regione, unitamente agli enti locali, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene interventi di prevenzione primaria, tra i quali azioni informative e formative per la disincentivazione all'uso dell'alcool e delle sostanze stupefacenti e psicotrope, particolarmente rivolte ai giovani. Tali interventi sono realizzati con la collaborazione dei soggetti del sistema scolastico e formativo, del lavoro, del tempo libero e divertimento, nonché dei servizi che operano con unità di strada per la prevenzione dei comportamenti a rischio e dei centri di riferimento regionale che svolgono interventi di tipo educativo in materia di prevenzione, di cui all'articolo 13, comma 3. Per tali azioni di prevenzione la Regione valorizza in particolare il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario, ai sensi dell'articolo 13, e dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 14.
4. La Regione promuove inoltre forme di collaborazione con le associazioni rappresentative dei gestori dei pubblici esercizi e dei locali di divertimento, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti aderenti alla Rete regionale di cui all'articolo 7, per lo sviluppo di progetti innovativi a supporto della fruizione consapevole e responsabile dei luoghi e delle occasioni di divertimento e per la prevenzione di comportamenti impropri e delle loro possibili conseguenze sulla salute dei giovani.
Art. 20
Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze legate alle nuove tecnologie
1. La Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene, anche attraverso gli enti locali e i soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7, azioni di prevenzione specifiche volte a contrastare le conseguenze sanitarie del cyberbullismo, delle cyberdipendenze e delle dipendenze e devianze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie, in particolare tra bambini, adolescenti e giovani.
2. Le azioni di cui al comma 1 si integrano con quelle finalizzate alla prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo, previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) e sono realizzate valorizzando il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario di cui all'articolo 13, dei soggetti che promuovono attività motoria e pratica sportiva, nonché delle associazioni delle famiglie, in particolare per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e della conseguente sedentarietà nei bambini e nei giovani, anche con attenzione specifica ai criteri della medicina di genere.
Art. 21
Azioni di prevenzione per la sicurezza del bambino e della bambina
1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della Strategia regionale, promuove la diffusione delle informazioni e la conoscenza delle tecniche rivolte a prevenire i rischi e gli incidenti connessi all'età pediatrica nel contesto domestico, di comunità e in ambiente esterno.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, anche in collaborazione con gli enti locali e i soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7, promuove e sostiene iniziative rivolte innanzitutto ai genitori, agli operatori delle comunità infantili, agli operatori dei centri per le famiglie e dei consultori familiari, in particolare quelli impegnati nella formazione pre-parto dei genitori; tali iniziative sono finalizzate alla informazione e formazione, anche pratica, per la adozione di corretti comportamenti, per la valutazione dei rischi e la prevenzione degli incidenti in età pediatrica, con particolare riferimento alla diffusione:
a) delle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso;
b) dei presidi e delle tecniche per la prevenzione dei traumi stradali connessi al trasporto automobilistico e ciclistico dei minori;
c) delle misure di prevenzione degli incidenti domestici e negli ambienti di vita di comunità, quali cadute, ustioni, avvelenamento, annegamento e simili.
3. Nell'ambito dei protocolli d'intesa o degli accordi di cui all'articolo 13, comma 2, possono essere previste attività di formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, rianimazione cardiopolmonare con elementi di primo soccorso e sulla sicurezza del bambino e della bambina; tali attività sono rivolte al personale e ai docenti dei diversi ordini e gradi del sistema di istruzione, nonché agli allievi dell'istruzione secondaria superiore e del sistema di formazione regionale, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 10, della Legge n. 107 del 2015 Sito esterno. La Regione promuove l'inserimento, tra i requisiti di partecipazione o tra i criteri di valutazione delle offerte nell'affidamento di servizi all'infanzia o di refezione scolastica, dei requisiti di adeguata formazione degli operatori alle tecniche di disostruzione in età pediatrica e sicurezza nelle comunità infantili. Tali requisiti sono introdotti gradualmente con specifici atti di Giunta anche nel sistema regionale di accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia, previsto dalla legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000).
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida relative ai programmi, ai requisiti e alle modalità per la formazione alle tecniche di primo soccorso in età pediatrica del personale sanitario e non sanitario.
Art. 22
Azioni di prevenzione per la promozione dei determinanti del benessere psicofisico e della salute mentale
1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della Strategia regionale, promuove azioni finalizzate al benessere psicofisico e alla salute mentale della persona, agendo sui determinanti che possono rafforzare i fattori protettivi e ridurre i fattori di rischio, l'incidenza, la durata e la gravità dei disturbi mentali, con interventi sia di tipo universalistico che selettivo, ossia rivolto ai soggetti con fattori di rischio specifici rispetto alla media della popolazione generale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, programma, promuove e sostiene azioni volte a identificare tempestivamente i soggetti in età preadolescenziale, adolescenziale e giovanile con problemi emozionali, comportamentali o sociali, a rischio di disagio mentale, allo scopo di favorirne la presa in carico precoce, operando anche in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche e formative, ai sensi dell'articolo 13, e con le famiglie. Tra le popolazioni giovanili, la programmazione regionale, di cui al capo I del presente titolo, attribuisce particolare priorità alle azioni preventive rivolte al benessere mentale dei figli e dei familiari delle persone affette da disturbi psichiatrici.
3. Le strutture regionali competenti, sulla base delle evidenze scientifiche, promuovono interventi mirati alle diverse fasce di popolazione volti a migliorare il benessere psicologico, la resilienza e la competenza della persona e della comunità nell'affrontare i fattori di stress e di rischio per la salute mentale, anche attraverso la promozione di processi di empowerment personali e sociali, la valorizzazione della medicina di genere, la creazione di positive condizioni di vita e di un ambiente supportivo nei principali luoghi dell'esistenza, tra cui, in particolare, i luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 14.
Art. 23
Azioni di prevenzione in ambito oncologico
1. La Regione, in attuazione della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene azioni finalizzate alla prevenzione del rischio comportamentale, ambientale e genetico connesso allo sviluppo di patologie oncologiche, tenuto conto anche delle informazioni provenienti dal Registro tumori, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 giugno 2017, n.9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria).
2. A tale scopo, la Regione programma, promuove e sostiene, anche in collaborazione con i soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7, azioni rivolte:
a) al contrasto del fumo;
b) alla informazione sui rischi connessi all'assunzione di bevande alcoliche;
c) alla promozione di comportamenti di protezione individuale dai rischi oncologici di origine ambientale, ivi compresa la corretta esposizione alla radiazione ultravioletta nella prevenzione del melanoma e delle neoplasie cutanee;
d) alla promozione delle politiche vaccinali per le patologie connesse al rischio di sviluppo di neoplasie;
e) alla sperimentazione di esperienze innovative di prevenzione in campo oncologico;
f) allo sviluppo degli studi, degli screening e degli osservatori sociali, ambientali ed epidemiologici riferiti alle patologie oncologiche e all'oncogenetica sul territorio regionale, anche con specifica attenzione alle differenze di genere.
Art. 24
Azioni rivolte alla comunicazione sociale e alla formazione diffusa della popolazione
1. In attuazione degli obiettivi della Strategia regionale e del Piano regionale della prevenzione, la Regione promuove e sostiene, su tutto il territorio regionale e verso le diverse fasce di popolazione, in particolare verso quelle a maggior rischio di esclusione, le iniziative di comunicazione sociale e formazione diffusa idonee all'educazione alla salute e al conseguimento delle finalità della presente legge. Tali iniziative si realizzano anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti della Rete regionale di cui all'articolo 7.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene la creazione, lo sviluppo e la diffusione di pacchetti e format di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione sulle principali tematiche inerenti alla promozione della salute e la prevenzione. I pacchetti e i percorsi sono progettati al fine di favorirne l'integrazione e l'utilizzo nell'ambito dell'offerta scolastica, formativa ed educativa, formale e informale, presente sul territorio regionale, e privilegiano le metodologie di coeducazione tra pari, l'empowerment per la salute e gli approcci comportamentali e motivazionali sugli stili di vita.

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