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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

INDICE

Chiudere area cap1 Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi
Art. 2 - Ambiti e strumenti attuativi
Espandere area cap2 Capo II - QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
Espandere area cap3 Capo III - SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE
Espandere area cap4 Capo IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto, finalità e obiettivi
1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.
2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:
a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative sia in ambito profit che non profit;
d) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;
e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della musica contemporanea originale;
f) promuovere l'educazione all'ascolto;
g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
h) promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
i) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'articolo1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).
3. In attuazione dei principi stabiliti all' articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).
Art. 2
Ambiti e strumenti attuativi
1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 vengono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, nonché attraverso le programmazioni e misure settoriali seguenti:
a) gli interventi in materia di qualificazione dell'offerta d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale nonché di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);
b) il programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
c) il programma regionale in materia di promozione culturale adottato in attuazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
d) il programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);
e) il programma regionale delle attività produttive di cui all' articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nonché le disposizioni di attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
f) gli interventi in attuazione della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), con particolare riferimento alle misure di politica attiva del lavoro;
g) gli interventi in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);
h) gli interventi in materia di sostegno alla ricerca storico-musicale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale materiale e immateriale, in attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) e della legge regionale n. 18 del 2000;
i) gli interventi in attuazione della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));
j) altri programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.
Capo II
QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
Art. 3
Qualificazione dell'educazione musicale
1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale.
2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni in materia di formazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di musica d'insieme, volti a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.
4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.
5. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.
Art. 4
Elenco regionale delle scuole di musica
1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui all'articolo 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.
Art. 5
Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale
1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:
a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusività, anche attraverso azioni di sistema;
b) promuovere la musica d'insieme;
c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.
2 bis. Al fine di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali, la Regione può altresì concedere contributi ai comuni interessati.
Art. 5 bis
Investimenti per la qualificazione dell'offerta educativa e formativa
1. La Regione, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, al fine di qualificare l'offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Capo III
SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE
Art. 6
Promozione e sviluppo di nuove competenze
1. La Regione, al fine di favorire la crescita del settore produttivo musicale:
a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività musicali anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
c) valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.
2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale n. 12 del 2003 e alla legge regionale n. 17 del 2005, sostiene:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che non profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori.
Art. 7
Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali
1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:
a) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali pareggiati e degli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
b) le startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;
c) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
d) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;
e) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.
Art. 8
Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo
1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo.
2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;
c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo;
d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.
Art. 8 bis

(aggiunto da art. 2  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Sostegno ai locali di musica dal vivo
1. La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.
2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti.
Art. 8 ter

(aggiunto da art. 3  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Elenco dei locali di musica dal vivo
1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8 bis sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Capo IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 9
Emilia-Romagna music commission e attività dirette della Regione
1. La Regione esercita le attività di music commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di music commission, ai fini della presente legge, si intendono:
a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione;
c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.
3. La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività musicali, attraverso società in house.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 4  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.
2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall' articolo 8 della legge n. 13 del 1999.
Art. 11

(modificata lettera c) comma 1 da art. 5  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione musicale e all'educazione all'ascolto;
b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;
c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter;
d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;
e) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;
f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;
g) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. L'articolo 25 bis (Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna) della legge regionale n. 12 del 2003 è abrogato.
2. Il programma di cui all'articolo 10 è approvato entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2018 e 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2018 -2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 2020 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), a valere sulla legge regionale n. 37 del 1994, nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
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