LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2
NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 luglio 2020, n. 3 L.R. 16 aprile 2021, n. 3
L.R. 28 luglio 2023, n. 10
Art. 5 bis
(aggiunto da art. 17 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)
Investimenti per la qualificazione dell'offerta educativa e formativa
1.
La Regione, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, al fine di qualificare l'offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.