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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Capo III
SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE
Art. 6
Promozione e sviluppo di nuove competenze
1. La Regione, al fine di favorire la crescita del settore produttivo musicale:
a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività musicali anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
c) valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.
2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale n. 12 del 2003 e alla legge regionale n. 17 del 2005, sostiene:
a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che non profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori.
Art. 7
Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali
1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:
a) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali pareggiati e degli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
b) le startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;
c) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
d) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;
e) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.
Art. 8
Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo
1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo.
2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;
c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo;
d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.
Art. 8 bis

(aggiunto da art. 2  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Sostegno ai locali di musica dal vivo
1. La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.
2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti.
Art. 8 ter

(aggiunto da art. 3  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Elenco dei locali di musica dal vivo
1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8 bis sono stabiliti dalla Giunta regionale.
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