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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Capo IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 9
Emilia-Romagna music commission e attività dirette della Regione
1. La Regione esercita le attività di music commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di music commission, ai fini della presente legge, si intendono:
a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione;
c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.
3. La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività musicali, attraverso società in house.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 4  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.
2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall' articolo 8 della legge n. 13 del 1999.
Art. 11

(modificata lettera c) comma 1 da art. 5  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione musicale e all'educazione all'ascolto;
b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;
c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter;
d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;
e) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;
f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;
g) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 12
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. L'articolo 25 bis (Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna) della legge regionale n. 12 del 2003 è abrogato.
2. Il programma di cui all'articolo 10 è approvato entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2018 e 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2018 -2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 2020 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), a valere sulla legge regionale n. 37 del 1994, nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
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