LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 20
PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL DISTRETTO TURISTICO BALNEARE DELLA COSTA EMILIANO-ROMAGNOLA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 403 del 20 dicembre 2018
Art. 2
Criteri di ammissibilità e di assegnazione dei contributi
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 le Amministrazioni comunali ricadenti nel Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola istituito con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .
2. L'assegnazione dei contributi regionali avviene sulla base di bandi, approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.
3. I criteri di valutazione dei progetti prenderanno in considerazione i seguenti elementi:
a) il ruolo strategico degli interventi prospettati in relazione alla loro capacità di sostenere l'innovazione e la competitività turistica con riferimento al settore del turismo balneare e di promuoverne la destagionalizzazione;
b) la rispondenza e la integrazione con le politiche e le pianificazioni regionali e comunali e con programmi e progetti già adottati e approvati dai Comuni nonché l'integrazione con le strategie regionali in materia di democrazia partecipata, attraverso percorsi di partecipazione, consultazione e concertazione;
c) l'ampiezza e la consistenza del progetto proposto, nonché la sua capacità di costituire un volano per investimenti da parte dei privati nell'area interessata o di riferimento;
d) la qualità progettuale, in merito anche alla capacità del progetto di relazionarsi al contesto, in particolare per la continuità di spazi pubblici, per l'assetto della mobilità e la distribuzione di servizi e di favorire l'accessibilità e la fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità, nonché di rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado;
e) il miglioramento del sistema ambientale, con particolare attenzione all'adozione di soluzioni ecocompatibili ed attente al tema della sostenibilità ambientale, alla salvaguardia e riqualificazione delle aree di pregio naturalistico, al benessere e alla qualità della vita delle persone, alla mobilità sostenibile e agli spazi pubblici;
f) la fattibilità del progetto in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili, alla misura di cofinanziamento pubblico da parte del Comune, ai titoli di possesso, alla compatibilità urbanistica e alle autorizzazioni e quant'altro necessario per l'attuazione;
g) la cantierabilità dell'opera, in relazione allo stato di avanzamento autorizzativo del progetto, ed i tempi di attuazione.