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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 20

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL DISTRETTO TURISTICO BALNEARE DELLA COSTA EMILIANO-ROMAGNOLA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 403 del 20 dicembre 2018

Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Per l'esercizio 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Voce n. 3 del bilancio di previsione 2018 - 2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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