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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 20

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL DISTRETTO TURISTICO BALNEARE DELLA COSTA EMILIANO-ROMAGNOLA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 403 del 20 dicembre 2018

Argomenti:
- Sviluppo economico-> Turismo -> Disposizioni specifiche

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge
Art. 2 - Criteri di ammissibilità e di assegnazione dei contributi
Art. 3 - Disposizioni finanziarie
Art. 4 - Clausola valutativa
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene l'innovazione del prodotto turistico nel Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola, rivolto al settore del turismo balneare, incentivando progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana delle località costiere, attraverso l'erogazione di specifici contributi.
2. I progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana di cui al comma 1, al fine di migliorare le condizioni di offerta e attrattività delle aree di fruizione turistica costiere e favorire lo sviluppo della vocazione turistica del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola, anche in riferimento alla "wellness valley", devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano;
b) rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado;
c) sostenere l'innalzamento e la miglior distribuzione dei servizi e delle attrezzature con particolare riferimento a quelli turistici;
d) promuovere l'accessibilità e la fruibilità da parte di persone con disabilità;
e) prevedere la riduzione degli impatti ambientali con soluzioni attente al tema della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la mobilità sostenibile.
Art. 2
Criteri di ammissibilità e di assegnazione dei contributi
1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 le Amministrazioni comunali ricadenti nel Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola istituito con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Sito esterno (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Sito esterno.
2. L'assegnazione dei contributi regionali avviene sulla base di bandi, approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.
3. I criteri di valutazione dei progetti prenderanno in considerazione i seguenti elementi:
a) il ruolo strategico degli interventi prospettati in relazione alla loro capacità di sostenere l'innovazione e la competitività turistica con riferimento al settore del turismo balneare e di promuoverne la destagionalizzazione;
b) la rispondenza e la integrazione con le politiche e le pianificazioni regionali e comunali e con programmi e progetti già adottati e approvati dai Comuni nonché l'integrazione con le strategie regionali in materia di democrazia partecipata, attraverso percorsi di partecipazione, consultazione e concertazione;
c) l'ampiezza e la consistenza del progetto proposto, nonché la sua capacità di costituire un volano per investimenti da parte dei privati nell'area interessata o di riferimento;
d) la qualità progettuale, in merito anche alla capacità del progetto di relazionarsi al contesto, in particolare per la continuità di spazi pubblici, per l'assetto della mobilità e la distribuzione di servizi e di favorire l'accessibilità e la fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità, nonché di rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado;
e) il miglioramento del sistema ambientale, con particolare attenzione all'adozione di soluzioni ecocompatibili ed attente al tema della sostenibilità ambientale, alla salvaguardia e riqualificazione delle aree di pregio naturalistico, al benessere e alla qualità della vita delle persone, alla mobilità sostenibile e agli spazi pubblici;
f) la fattibilità del progetto in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili, alla misura di cofinanziamento pubblico da parte del Comune, ai titoli di possesso, alla compatibilità urbanistica e alle autorizzazioni e quant'altro necessario per l'attuazione;
g) la cantierabilità dell'opera, in relazione allo stato di avanzamento autorizzativo del progetto, ed i tempi di attuazione.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Per l'esercizio 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Voce n. 3 del bilancio di previsione 2018 - 2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 4
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta presenta, con cadenza biennale, alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero, proponenti, tipologia e caratteristiche dei progetti presentati e ammessi a finanziamento ed importo dei finanziamenti rispettivamente concessi;
b) aree territoriali interessate;
c) stato di attuazione dei progetti;
d) valutazione dell'impatto dei progetti sulla riqualificazione dell'area oggetto di intervento.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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