LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 404 del 20 dicembre 2018
"Art. 3
Struttura organizzativa
1.
La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in:
a)
direzioni generali e agenzie regionali;
b)
altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2.
La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano:
a)
gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b)
l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c)
l'istituzione delle agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell'
articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università);
d)
l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
e)
il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.
3.
I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza.
3.
Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b), e delle Agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.".
Art. 3
Modifiche all'
articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001
1.
Il comma 2 dell'
articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"2.
Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.".
