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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Capo V
MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 22
1.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell' articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 Sito esterno
1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento di cui all' articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Sito esterno, avviene previa deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.
2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale i comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.".
Art. 23
1.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente:
"Art. 5 bis
Pubblicità legale degli atti delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale
1. Le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale pubblicano, anche per estratto, nell'albo istituito ai sensi dell' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Sito esterno (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del direttore generale e le determinazioni dirigenziali. Tali atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, e diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.".
Art. 24
1.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 Sito esterno sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)
1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 Sito esterno (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Portale") quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, dai notai.
2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017 Sito esterno, è istituito per le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e gestione delle informazioni relative all'esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.
3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell' articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).".
Art. 25
Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile di Baggiovara. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all'Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l'assetto del Presidio ospedaliero unico dell'Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).
2. Il personale dell'Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell' articolo 22-ter, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è trasferito all'Azienda Ospedaliero-Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende interessate.
3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) i processi di cui al presente articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali delle quali si riconosce il ruolo.

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