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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 15

(prima aggiunto comma 3 bis da art. 15 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi modificato comma 4 da art. 11 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Attivazione del procedimento unico di VIA
1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno riportate in dettaglio ai commi 2 e 3.
2. Il proponente presenta l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali, con un livello informativo e di dettaglio, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e l'emanazione dei necessari provvedimenti;
b) lo studio d'impatto ambientale predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'articolo 14, nonché la sintesi non tecnica;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
d) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;
e) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 22;
f) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici).
3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti.
3 bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all' articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).
4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente effettua le verifiche indicate dall' articolo 27-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e, in caso di esito positivo, comunica, per via telematica, alle amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta in base alle modalità indicate dall' articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
5. Per la verifica di completezza, si seguono le disposizioni contenute all' articolo 27-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.

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