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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 3
Informazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni e del pubblico interessato, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai capi II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e dello studio d'impatto ambientale (SIA), il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

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