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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 4
Ambito di applicazione delle norme sulla VIA
1. Sono assoggettati a VIA:
a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000;
d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
f) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
2. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.

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