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Documento vigente: Testo Originale

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 20 aprile 2018

Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La Regione promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, denominati programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL), in attuazione dell'articolo 24 dello Statuto regionale. Tali programmi perseguono l'integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le amministrazioni locali.
2. I PSAL, al fine di assicurare il concorso e la partecipazione degli enti locali, assumono il metodo e gli strumenti della programmazione negoziata, della collaborazione istituzionale e dell'integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione.
3. I PSAL costituiscono una modalità di programmazione coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione economico-territoriale.
4. La programmazione negoziata si svolge sulla base degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) tra la Regione, i Comuni, le loro Unioni e altri soggetti pubblici. Essa è tesa a promuovere le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, mediante la partecipazione alla formazione delle scelte e ai procedimenti di attuazione.
5. I PSAL sono promossi dalla Giunta regionale su istanza degli enti locali interessati e con la partecipazione dei medesimi alla predisposizione e alla realizzazione.
6. Finalità della legge sono:
a) sostenere le amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità;
b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;
c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;
d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;
e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la legge regionale n. 21 del 2012, mediante la crescita e il consolidamento delle Unioni di Comuni, compreso il Nuovo Circondario imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale delle Unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
f) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.

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