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Documento vigente: Testo Originale

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 20 aprile 2018

Art. 3
Modalità di predisposizione e approvazione
1. L'Assemblea legislativa regionale con cadenza triennale, aggiornabile annualmente, approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali dell'azione territoriale della Regione per i PSAL e indica le condizioni di ammissibilità e precedenza, nonché ulteriori condizioni per l'attuazione dei PSAL, in rapporto alle diverse finalità di cui all'articolo 1, comma 6, individuate secondo la seguente articolazione:
a) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f) riservate alle Unioni di Comuni;
b) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli Comuni;
c) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c) riservate ad enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali.
2. Al fine della predisposizione della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, è costituito un gruppo di lavoro interdirezionale che ha anche compiti di assistenza tecnica nelle fasi di predisposizione, negoziazione ed attuazione dei PSAL, nonché alla conduzione del sistema di gestione e controllo.
3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 e, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità di cui al medesimo comma 1, da pubblicare sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. La Giunta regionale, in base alle istanze locali ricevute e valutata la loro congruità con la programmazione regionale, e anche con la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, definisce le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione sul BURERT.
5. La direzione generale regionale competente per la programmazione negoziata assume ruolo di coordinamento interdirezionale, di predisposizione degli atti generali e di programmazione, di coordinamento del gruppo di lavoro di cui al comma 2, di raccordo e assistenza tecnica degli enti locali.

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