Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018
Capo VI
Il sistema dei controlli
Art. 18
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'andamento economico-finanziario della gestione aziendale;
b) sul rispetto della legge e della regolare tenuta dei libri di cui all'articolo 15;
c) dell'affidabilità e della adeguatezza delle procedure e dei relativi controlli;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
e) della regolare tenuta della contabilità e della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Il Collegio sindacale verifica l'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità e bilancio.
3. Il Collegio sindacale accerta, periodicamente, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
4. Al Collegio sindacale sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale e le determinazioni dirigenziali.
5. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore della Gestione sanitaria accentrata, svolge le attività previste dall'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011 . Delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.
Art. 19
Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale
1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e si esprime nelle fasi di programmazione e di pianificazione della stessa.
2. Il Collegio sindacale:
a) esprime parere sul bilancio preventivo economico e sul budget aziendale relativamente agli impegni economico-finanziari che ne possono derivare e redige a tal fine la specifica relazione di cui all'articolo 7, comma 2, da depositare, per gli enti obbligati, sull'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente.
b) può richiedere dati e informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci e nei budget;
c) redige apposita relazione in occasione della verifica infrannuale della Regione sull'andamento del bilancio preventivo economico dell'Azienda sanitaria e sul rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, dando evidenza di eventuali fatti di grave irregolarità nell'andamento della gestione; tale relazione è trasmessa al Direttore generale, alla Regione e alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria entro il 30 settembre di ciascun esercizio.
3. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore, esprime un parere sul bilancio preventivo economico annuale della Gestione sanitaria accentrata e a tal fine redige la specifica relazione di cui all'articolo 7, comma 5.
Art. 20
Esame e valutazione del bilancio di esercizio
1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria redige e deposita la relazione di cui all'articolo 9, comma 3, conformemente a quanto previsto dall'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente, per gli enti obbligati, esaminando e valutando:
a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonché le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;
c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili di riferimento.
2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore, esprime un parere sul bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata, e a tal fine redige la specifica relazione di cui all'articolo 9, comma 3.
Art. 21
Modalità di svolgimento dei compiti del Collegio sindacale
1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda sanitaria, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate è fatta menzione nei verbali del collegio, da redigersi - per gli enti obbligati - secondo le disposizioni dell'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente.
2. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria può chiedere informazioni al Direttore generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni.
3. Il Collegio sindacale riferisce alla Regione in merito ai risultati dei riscontri eseguiti, con cadenza periodica, anche attraverso il deposito telematico sul sistema informativo e telematico del Ministero competente dei verbali di verifica trimestrale di cassa e dei verbali relativi ad atti ispettivi e di controllo, eseguibili anche da un solo membro.
4. Qualora il Collegio sindacale venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla Regione e alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
5. Il Collegio sindacale dispone di una sede idonea messa a disposizione dal Direttore generale.
6. Nel caso di gravi irregolarità nell'andamento della gestione eventualmente rilevate dal Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), e del comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale competente informa la Commissione assembleare competente.