Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 15
Libri obbligatori
1.
Ogni Azienda sanitaria deve tenere:
a)
libro giornale;
b)
libro degli inventari;
c)
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
d)
libro delle deliberazioni del Direttore generale.
2.
La Gestione sanitaria accentrata è obbligata alla tenuta dei libri contabili:
a)
libro giornale;
b)
libro inventari.
3.
Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili, di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile. Laddove i libri di cui al comma 1 del presente articolo siano tenuti in modalità informatica, si applicano le norme di cui all'articolo 2215-bis del codice civile.