Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Capo III
Il sistema della rendicontazione
Art. 9
Bilancio di esercizio
1.
Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del periodo di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 4. Il bilancio di esercizio è redatto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata secondo le disposizioni contenute negli articoli 26, 28 e 29 del
decreto legislativo n. 118 del 2011
.
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2.
Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è corredato di una relazione sulla gestione sottoscritta, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata, conformemente allo schema di relazione di cui all'Allegato 2 del
decreto legislativo n. 118 del 2011
. La relazione sulla gestione del Direttore generale prevede analitica rendicontazione in ordine al perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. La Regione annualmente può chiedere ulteriori informazioni da evidenziarsi nella relazione del Direttore generale.
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3.
Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è corredato altresì di una relazione del Collegio sindacale secondo quanto disposto dall'
articolo 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011
. Il bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata è corredato da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti, il quale esercita altresì la funzione di terzo certificatore ai sensi della
legge regionale n. 18 del 2012.
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4.
Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è adottato, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata nei termini stabiliti dall'
articolo 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011
.
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5.
Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione di parere alla Regione.
6.
Il bilancio di esercizio delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al Comitato di indirizzo per l'espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere è espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica.
7.
La destinazione dell'eventuale risultato economico positivo di esercizio è disciplinata dall'
articolo 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011
. La destinazione dell'eventuale risultato positivo della gestione socio-assistenziale di cui all'articolo 1, comma 4, è concordata con gli enti deleganti.
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8.
La Giunta regionale approva i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata e ne dispone la pubblicazione entro i termini stabiliti dall'
articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011
.
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Art. 10
Certificabilità del bilancio di esercizio
1.
Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali e della Gestione sanitaria accentrata deve essere certificabile.
2.
La Giunta regionale, con apposito atto, individua modalità, tempi e risorse necessarie alla certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitare e della Gestione sanitaria accentrata.
3.
Le verifiche previste nell'ambito del percorso attuativo della certificabilità sono svolte dal Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria.
Art. 11
(modificato comma 2 da art. 26 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
La Relazione sulla performance
1.
Le Aziende sanitarie adottano la Relazione sulla performance di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009
.
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2.
La Relazione sulla performance costituisce il documento di rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti indicati
nel Piano integrato di attività ed organizzazione ed è redatta in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione.