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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Capo III
Il sistema della rendicontazione
Art. 9
Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del periodo di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 4. Il bilancio di esercizio è redatto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata secondo le disposizioni contenute negli articoli 26, 28 e 29 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.
2. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è corredato di una relazione sulla gestione sottoscritta, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata, conformemente allo schema di relazione di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno. La relazione sulla gestione del Direttore generale prevede analitica rendicontazione in ordine al perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. La Regione annualmente può chiedere ulteriori informazioni da evidenziarsi nella relazione del Direttore generale.
3. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è corredato altresì di una relazione del Collegio sindacale secondo quanto disposto dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno. Il bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata è corredato da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti, il quale esercita altresì la funzione di terzo certificatore ai sensi della legge regionale n. 18 del 2012.
4. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è adottato, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata nei termini stabiliti dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.
5. Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione di parere alla Regione.
6. Il bilancio di esercizio delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al Comitato di indirizzo per l'espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere è espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica.
7. La destinazione dell'eventuale risultato economico positivo di esercizio è disciplinata dall' articolo 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno. La destinazione dell'eventuale risultato positivo della gestione socio-assistenziale di cui all'articolo 1, comma 4, è concordata con gli enti deleganti.
8. La Giunta regionale approva i bilanci di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata e ne dispone la pubblicazione entro i termini stabiliti dall' articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.
Art. 10
Certificabilità del bilancio di esercizio
1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali e della Gestione sanitaria accentrata deve essere certificabile.
2. La Giunta regionale, con apposito atto, individua modalità, tempi e risorse necessarie alla certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitare e della Gestione sanitaria accentrata.
3. Le verifiche previste nell'ambito del percorso attuativo della certificabilità sono svolte dal Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria.
Art. 11

(modificato comma 2 da art. 26 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

La Relazione sulla performance
1. Le Aziende sanitarie adottano la Relazione sulla performance di cui all' articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 Sito esterno.
2. La Relazione sulla performance costituisce il documento di rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti indicati nel Piano integrato di attività ed organizzazione ed è redatta in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione.

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