LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15
LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE
Testo coordinato con le modfiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 1
Principi e finalità
1.
La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'
articolo 10 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per gli omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli
2
e
3
della Costituzione , in attuazione dell'
articolo 2, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto regionale e secondo i principi della
legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzatia tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.
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2.
La Regione riconosce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, secondo quanto disciplinato dalla
legge 14 aprile 1982, n. 164
(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), anche mediante misure di sostegno.
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3.
La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall’identità di genere.
4.
La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro.
5.
Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta.