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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 dell' 1 agosto 2019

Art. 10
Norma finanziaria
1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali vigenti di settore. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 Sito esterno della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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