LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15
LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE
Testo coordinato con le modfiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 10
Norma finanziaria
1.
Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali vigenti di settore. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2.
Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e
2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ).