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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

Testo coordinato con le modfiche  apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 11
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi delle sue funzioni svolte in qualità di osservatorio di cui all'articolo 7, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sul territorio regionale, anche nell’ambito del quadro nazionale;
b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;
c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

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