LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15
LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE
Testo coordinato con le modfiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 3
Educazione e sport
1.
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire inclusione sociale, superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyberbullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, sostenendo progettualità le cui modalità assicurino il dovere e diritto dei genitori di educare la prole, ai sensi dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell’
articolo 30 della Costituzione . A tale scopo la Regione valorizza la pluralità delle metodologie di intervento per garantire un’effettiva libertà di scelta.
2.
La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l’equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi discriminatori e l’abbandono sportivo come previsto dalla
legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive).