LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15
LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE
Testo coordinato con le modfiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 8
(comma 1 modificato da art. 22 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Comitato regionale per le comunicazioni
1.
In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla
legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), effettua, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell’anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona,
in attuazione dell’
articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 8, comma 2 e
articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021 , il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.
2.
Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM assicura un efficace esercizio della facoltà di accesso ai soggetti legittimati, garantendo adeguati spazi di informazione e di espressione anche in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.