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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali
Espandere area cap2 CAPO II - Disposizioni di adeguamento normativo
Espandere area cap3 CAPO III - Disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogate le leggi di cui all'allegato A.
2. Le leggi di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
CAPO II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) dopo le parole
"istituzione di corsi"
sono inserite le seguenti:
"di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) dopo le parole
"da ammettere"
sono inserite le seguenti:
"per ogni singolo corso";
b)
alla lettera g) la parola
"o"
è sostituita con la seguente:
"e".
Art. 4
1.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del d.P.R. 14 gennaio 1997) la parola
"triennio"
è sostituita dalla seguente:
"quadriennio".
Art. 5
1. All’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 4 bis e 4 quater le parole
"LEPIDA s.p.a"
sono sostituite dalle seguenti:
"Lepida S.c.p.a";
b)
al comma 4 ter le parole
"con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4,"
sono sostituite dalle seguenti:
"con gli enti pubblici soci di cui all'articolo 6, comma 6,".
Art. 6
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) è abrogata.
2. Il comma 7 dell’articolo 36 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
“7. Chi provvede, senza averne preventivamente dato comunicazione al Comune, ad aperture o chiusure straordinarie o in variazione rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera d) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura o apertura ulteriore, fatti salvi i casi di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla sua volontà.”.
Art. 7
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) è sostituito dal seguente:
“2. Le domande di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, di disabilità e di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS per via telematica, direttamente dal cittadino interessato, dal rappresentante legale o da enti di patronato e associazioni di categoria.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2008, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) da un medico dell’INPS”
”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) è sostituito dal seguente:
“1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalle leggi regionali in materia di servizi educativi per la prima infanzia e dai relativi provvedimenti attuativi.”.
Art. 9
1. All’articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7, lettera b), le parole
"comma 7"
sono sostituite dalle seguenti:
"comma 8";
b)
al comma 8 le parole
"comma 6"
sono sostituite dalle seguenti:
"comma 7".
2. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole
"contenente i seguenti elaborati"
sono aggiunte le seguenti:
", parti integranti e costitutive dell'accordo";
b)
il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:
"L'accordo operativo deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione dell'accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.".
3. La lettera e) del comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituita dalla seguente:
“e) a richiedere per i soggetti privati titolari degli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 Sito esterno. Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi che abilita all’attuazione dell’intervento decade di diritto qualora sia rilasciata successivamente un’informazione antimafia interdittiva.”.
4. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 59 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dai seguenti:
“Il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione dell’accordo. L’accordo deve in ogni caso riportare una clausola risolutiva che ne preveda la risoluzione, immediata ed automatica, qualora sia rilasciata una informazione antimafia interdittiva.”.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 3 e 4 dell’articolo 9 e l’articolo 10 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);
b) il comma 1 dell’articolo 1, i commi 1 e 2 dell’articolo 3 e le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di , per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia- Romagna);
c) l’articolo 27 e il comma 4 dell’64 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna);
d) l’articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006);
e) l’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);
f) l’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione).
CAPO III
Disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali
Sezione I
Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti
Art. 11
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole
"alla Giunta regionale"
sono inserite le seguenti:
"ed alla dirigenza".
2. All’articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
"nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
b)
al comma 3 le parole
"La Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Giunta regionale".
3. All’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 5 le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca.”.
c) il comma 8 è abrogato.
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all’articolo 10, il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.”.
5. Il comma 3 bis dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3 bis. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente.”.
6. All’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo le parole
"erogazione dei contributi"
sono inserite le seguenti:
", ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,";
b) il comma 8 è abrogato.
Art. 12
a) sono soppresse le seguenti parole:
“dalla Giunta regionale”;
b) sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
“approvati dalla Giunta regionale.”.
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalla seguente:
"Regione".
Art. 13
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 14
1.
Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
2. All’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole
"la Giunta regionale si avvale"
sono sostituite dalle seguenti:
"le strutture regionali competenti si avvalgono";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole:
“dalla Giunta”.
Art. 15
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituto dal seguente:
“6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.”.
Sezione II
Modifiche a leggi regionali in materia di cultura, formazione e lavoro
Art. 16
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione".
Art. 17
1. All’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”;
b)
al comma 4 le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione".
Art. 18
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della) è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”.
Art. 19
1.
Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 20
1.
Ai commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Sezione III
Modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive, commercio e turismo
Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po) le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"struttura regionale competente".
2.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1991 le parole
"provvede alla concessione"
sono sostituite dalle seguenti:
"definisce i criteri per la concessione".
Art. 22
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"La struttura regionale competente".
Art. 23
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna) le parole
"annualmente dalla stessa Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal dirigente regionale competente,".
Sezione IV
Modifiche a leggi regionali in materia di tributi
Art. 24
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte le seguenti parole:
“d’intesa con la struttura competente in materia di rifiuti”.
2.
Al comma 3 dell'articolo 14 sono soppresse le seguenti parole:
"dalla Giunta regionale".
Art. 25
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) le parole
"La Giunta regionale è autorizzata"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente è autorizzato".
Art. 26
1.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) le parole
"stipulando la convenzione"
sono sostituite dalle seguenti:
"; il dirigente regionale competente provvede alla stipula della convenzione".
Art. 27
1.
Al comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) le parole
"La Giunta regionale, con propria deliberazione,"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 28
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali) le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal dirigente regionale competente".
Sezione V
Disposizioni finali
Art. 29
Norma finale
1. In tutti i casi in cui la presente legge opera la sostituzione della competenza dalla Giunta regionale al dirigente regionale competente o alla struttura regionale competente o alla Regione, le funzioni dirigenziali vengono svolte sulla base degli indirizzi politici e dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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