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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 17

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2019 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DI SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 255 dell' 1 agosto 2019

CAPO III
Disposizioni di adeguamento normativo al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali
Sezione I
Modifiche a leggi regionali in materia di territorio, ambiente, viabilità e trasporti
Art. 11
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole
"alla Giunta regionale"
sono inserite le seguenti:
"ed alla dirigenza".
2. All’articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
"nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
b)
al comma 3 le parole
"La Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Giunta regionale".
3. All’articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 5 le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La Giunta stabilisce le modalità di controllo, i tempi, di norma annuali, e i modi di della concessione ed erogazione dei contributi e delle compensazioni, i casi e le modalità di revoca.”.
c) il comma 8 è abrogato.
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui all’articolo 10, il dirigente regionale competente è autorizzato a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.”.
5. Il comma 3 bis dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3 bis. La Regione può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente.”.
6. All’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo le parole
"erogazione dei contributi"
sono inserite le seguenti:
", ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione,";
b) il comma 8 è abrogato.
Art. 12
a) sono soppresse le seguenti parole:
“dalla Giunta regionale”;
b) sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
“approvati dalla Giunta regionale.”.
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalla seguente:
"Regione".
Art. 13
1.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 14
1.
Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
2. All’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole
"la Giunta regionale si avvale"
sono sostituite dalle seguenti:
"le strutture regionali competenti si avvalgono";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole:
“dalla Giunta”.
Art. 15
1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituto dal seguente:
“6. La Regione concede contributi a Comuni e loro Unioni, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, al fine di favorire l'adeguamento della pianificazione generale vigente alle previsioni della presente legge. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi annuali pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, specifica i criteri per l'assegnazione dei contributi, individuando tra l'altro la misura percentuale massima del contributo e dando priorità ai piani urbanistici generali delle Unioni di Comuni cui sia stato trasferito l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica e in secondo luogo ai piani intercomunali, con preferenza per quelli che presentino il maggior numero di Comuni coinvolti.”.
Sezione II
Modifiche a leggi regionali in materia di cultura, formazione e lavoro
Art. 16
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione".
Art. 17
1. All’articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nel quadro della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere inoltre alla Fondazione contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”;
b)
al comma 4 le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione".
Art. 18
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della) è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.”.
Art. 19
1.
Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 20
1.
Ai commi 5 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Sezione III
Modifiche a leggi regionali in materia di attività produttive, commercio e turismo
Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 15 (Interventi di lotta ai culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po) le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"struttura regionale competente".
2.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1991 le parole
"provvede alla concessione"
sono sostituite dalle seguenti:
"definisce i criteri per la concessione".
Art. 22
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) le parole
"La Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"La struttura regionale competente".
Art. 23
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna) le parole
"annualmente dalla stessa Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal dirigente regionale competente,".
Sezione IV
Modifiche a leggi regionali in materia di tributi
Art. 24
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte le seguenti parole:
“d’intesa con la struttura competente in materia di rifiuti”.
2.
Al comma 3 dell'articolo 14 sono soppresse le seguenti parole:
"dalla Giunta regionale".
Art. 25
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) le parole
"La Giunta regionale è autorizzata"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente è autorizzato".
Art. 26
1.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale) le parole
"stipulando la convenzione"
sono sostituite dalle seguenti:
"; il dirigente regionale competente provvede alla stipula della convenzione".
Art. 27
1.
Al comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) le parole
"La Giunta regionale, con propria deliberazione,"
sono sostituite dalle seguenti:
"Il dirigente regionale competente".
Art. 28
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali) le parole
"dalla Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal dirigente regionale competente".
Sezione V
Disposizioni finali
Art. 29
Norma finale
1. In tutti i casi in cui la presente legge opera la sostituzione della competenza dalla Giunta regionale al dirigente regionale competente o alla struttura regionale competente o alla Regione, le funzioni dirigenziali vengono svolte sulla base degli indirizzi politici e dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale.

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