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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 4

(sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 17 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Tavolo apistico regionale
1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, un funzionario rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, un funzionario rappresentante dei Servizi veterinari delle Aziende USL e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.
2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all’Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.
3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle Organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall’Università degli Studi di Bologna - Scuola di agraria e medicina veterinaria, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ... dal Centro di referenza nazionale per l’apicoltura dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ... dalla Federazione regionale degli Ordini veterinari e dall’Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore.
4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale.
5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:
a) sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l’esercizio dell’apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;
b) sulle attività correlate alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;
c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.
6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

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