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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Originale04/03/2019

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 1
Finalità e principi 
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l’importanza degli insetti pronubi.
2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 Sito esterno (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici, le modalità di svolgimento dell’attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.
3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l’integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell’ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.
4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

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