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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 21

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA QUALE SOCIO ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "ATER FONDAZIONE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 321 dell' 8 ottobre 2019

Art. 4
Contributi
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
5. La Fondazione è tenuta altresì ad illustrare le relazioni di cui ai commi 2 e 4, anche congiuntamente, alle competenti commissioni assembleari.

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