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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22

NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008  

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23

Art. 2
Integrazione tra autorizzazione ed accreditamento
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) i presupposti di carattere generale indispensabili per eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale sono:
a) l’autorizzazione alla realizzazione;
b) l’autorizzazione all’esercizio;
c) l’accreditamento;
d) gli accordi per la prestazione di servizi sanitari da stipularsi con e tra gli enti del Servizio sanitario regionale.
2. Tali presupposti costituiscono una sequenza di provvedimenti di un processo unitario finalizzato a identificare le strutture sanitarie qualificate ad erogare prestazioni sanitarie secondo i criteri espressi all’articolo 1, comma 1.
3. Coerentemente con le disposizioni di cui all’ articolo 8-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire coerenza e continuità tra gli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento:
a) istituisce il“coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento” disciplinandone funzioni e responsabilità;
b) costituisce un sistema informativo integrato tra autorizzazione e accreditamento denominato“anagrafe regionale delle strutture sanitarie” ;
c) definisce un sistema di criteri, requisiti e procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento, tra loro complementari e consequenziali.

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